La Croce Rossa Italiana vince al TAR con P&I – Guccione sull’affidamento dei servizi del 118

Diversi comitati territoriali della Croce Rossa Italiana hanno vinto in giudizio davanti al TAR Napoli, ottenendo l’annullamento della gara indetta dalla ASL di Caserta per l’affidamento del “Servizio di trasporto infermi in emergenza”, meglio noto come c.d. “servizio 118”.

L’azienda sanitaria aveva infatti ritenuto di avviare una gara pubblica per l’esternalizzazione di tali servizi, dal valore complessivo di oltre otto milioni di euro l’anno, senza tuttavia verificare in via prioritaria la possibilità di affidare il servizio alle organizzazioni di volontariato (come la Croce Rossa Italiana), così come previsto dal c.d. Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017).

Diversi comitati territoriali della Croce Rossa Italiana hanno per questo ritenuto di impugnare il bando, assistiti dallo studio P&I, che ha operato in sinergia con l’Unità Operativa Legale del Comitato Nazionale della Croce Rossa, guidata da Giorgio Ziparo, con un team composto da Paola D’Alessandro e Veronica Varone.  Per lo studio P&I hanno agito il partner Claudio Guccione, l’of counsel Adriano Cavina e il senior associate Andrea Serafini.

Accogliendo le tesi dei legali della Croce Rossa, il TAR Napoli ha annullato la gara (sentenza n. 7355/2021), ritenendo che l’Azienda Sanitaria fosse “tenuta prioritariamente ad affidare l’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza alle associazioni di volontariato”, posto che “soltanto quando si accerti l’assenza o l’impossibilità” per tali associazioni di svolgere il servizio “le aziende sanitarie possono affidarlo a soggetti individuati attraverso l’indizione di procedure concorsuali ad evidenza pubblica”. E ciò in quanto l’attuale quadro normativo muove dal presupposto, predeterminato in forza di una scelta assunta a livello legislativo, che l’affidamento diretto del servizio alle associazioni di volontariato sia tale da garantire il perseguimento dell’ottimale svolgimento del servizio in conformità, a ben vedere, al principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118 Cost.).

Si tratta dunque di una decisione che merita di essere segnalata per gli importanti principi affermati in tema di rapporti tra Codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) e Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) con riguardo ad un settore (il servizio di trasporto infermi in emergenza, conosciuto anche come “118”) di fondamentale rilevanza sia sul piano economico (trattandosi di un comparto che, a livello nazionale, muove decine di milioni di euro l’anno) che su quello sociale.

 

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