Ebay vince con Hogan Lovells davanti al Tribunale di Napoli

EBay, assistita da Hogan Lovells con Paola La GuminaMarco Berliri e Massimiliano Masnada, ha ottenuto un importante precedente giurisprudenziale in tema di clausole vessatorie nei contratti online. La questione è stata seguita in house dal general counsel Andrea Moretti (nella foto) e dalla responsabile del litigation Tara O’Neill.

Il Tribunale di Napoli, si legge in una nota, dopo aver riconosciuto la liceità della sospensione a tempo indeterminato dell’account di un utente operata da eBay, ha affermato che, nei contratti online predisposti unilateralmente da un professionista, non è necessaria l’approvazione esplicita e separata delle clausole vessatorie per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c. Nel caso di eBay, la pubblicità e diffusione delle condizioni generali di contratto garantiscono la conoscenza o conoscibilità da parte degli utenti delle clausole vessatorie ivi contenute anche senza specifica approvazione per iscritto e, conseguentemente, l’applicabilità delle stesse nei confronti degli utenti.

In particolare, il Tribunale, con una motivazione chiara e lungimirante, prendendo coscienza del divario tra legge e nuove tecnologie, ha affermato che «gli strumenti tecnologici impiegati per la stipula del contratto telematico ontologicamente non si prestano ad assecondare le previsioni dell’art. 1341 c.c. in tema di specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie presupponendo tale norma l’esistenza di un modulo a stampa sottoposto alla firma del contraente che, in ambito telematico, viene sostituita dalla compilazione online di un formulario…dalla presa visione e accettazione con la tecnica del point & click delle condizioni contrattuali a cui rimanda con un link (c.d. collegamento ipertestuale) e dalla definitiva conferma della propria volontà negoziale attraverso la medesima tecnica». Tali modalità di stipula del contratto online, continua il Tribunale, «consentono di ritenere senz’altro vincolante la clausola contrattuale [n.d.a. ritenuta vessatoria] anche a prescindere da una specifica approvazione per iscritto, richiesta dall’art. 1341 c.c. in tempi che evidentemente non permettevano di prefigurare la successiva evoluzione tecnologica». Quanto sopra vale a maggior ragione in assenza di negoziazione, avendo in questo caso l’utente diligente la possibilità di «prendersi tutto il tempo ritenuto necessario per esaminare le condizioni contrattuali a cui sta per aderire prima di prestare il proprio definitivo assenso alla stipula».

Il Tribunale di Napoli, dimostrando una favorevole apertura verso la semplificazione delle transazioni online, ha altresì affermato la non condivisibilità di una isolata ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 2012 che sosteneva la validità delle clausole vessatorie solo se specificamente approvate con firma digitale: «opinando in tal senso si finisce infatti col trasformare in via pretoria tutti i contratti telematici in contratti a forma vincolata imponendo per la loro stipula l’impiego di uno strumento sofisticato, non ancora massivamente diffuso tra il pubblico, e così paralizzando, di fatto, lo sviluppo sul piano nazionale di un intero settore di traffici sempre più importante a livello planetario».

Gennaro Di Vittorio

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