Fastweb vince nei contenziosi dinnanzi alla Corte dei conti in materia di campagne di raccolta fondi solidali

Fastweb ha ottenuto una vittoria in due casi dinnanzi alla Corte dei conti in materia di campagne di raccolta fondi solidali. La Corte ha infatti accertato l’insussistenza degli elementi costitutivi per la qualifica di agente contabile in capo a Fastweb e quindi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.

Su questo caso ha agito in house Alfredo Russo, assistito da Ristuccia Tufarelli & Partners. Lo studio legale ha agito con un team multidisciplinare composto dai soci Luca Tufarelli, Renzo Ristuccia e Mario Di Carlo, dall’of Counsel Antonio Saitta e dagli associate Antonino Castorino e Giulia Fabrizi.

La motivazione della Corte ha accolto interamente la ricostruzione difensiva sia sull’applicabilità dell’istituto della donazione di modico valore (per la quale il denaro diventa pubblico al momento del perfezionarsi della donazione con il versamento sul c/c della Protezione Civile) sia sulla base della normativa degli strumenti di pagamento (per la quale gli sms solidali sono strumenti alternativi di trasferimento di somme al beneficiario della numerazione solidale) sia sull’assenza di un titolo pubblicistico di riscossione di un versamento doveroso.

Il Collegio, quindi, ha ritenuto che l’attività posta in essere dagli operatori di telefonia, in attuazione del Protocollo di intesa del 2014, non possa qualificarsi come attività propria di un contabile pubblico, bensì come una modalità di raccolta di somme donate liberamente per finalità di solidarietà sociale, attraverso uno strumento di pagamento messo a disposizione dalle società nell’ambito del rapporto privatistico che le lega ai clienti; somme che dunque acquistano natura pubblicistica solo nel momento in cui vengono riversate alla Protezione civile sul conto della Tesoreria.

Difettando gli elementi essenziali perché i gestori telefonici possano essere qualificati agenti contabili pubblici primari e/o secondari la Corte dei conti ha dichiarato insussistente la propria giurisdizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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