La prevenzione nel Codice della crisi: le misure d’allerta

Come noto, con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il legislatore ha profondamente modificato il diritto della crisi d’impresa, con il dichiarato proposito di costruire un sistema in grado di anticipare, nella maggior misura possibile, la rilevazione dello stato di crisi. Nell’ottica del legislatore della riforma, infatti, anticipare l’emersione della crisi aumenterà le possibilità di risolverla e superarla.

Nel dettaglio, le soluzioni individuate ed adottate dal legislatore per perseguire il sopra delineato obiettivo, sono di diversa natura e spaziano dall’ampliamento della casistica in cui diviene obbligatorio dotarsi degli organi di controllo – le soglie patrimoniali ed economiche al superamento delle quali diviene obbligatoria la nomina del collegio sindacale, anche considerando l’intervento correttivo operato con la l. 14 giugno 2019, n. 55, sono sensibilmente diminuite – all’introduzione di misure premiali per l’imprenditore in crisi che si attivi tempestivamente. Tra di esse, la più rilevante, sia in termini di innovatività giuridica che, probabilmente, di impatto concreto, è certamente l’introduzione dei c.d. strumenti di allerta, che constano, come descrive l’art. 12, comma 1, CCII, di obblighi organizzativi (in capo all’organo amministrativo) e di obblighi di segnalazione (in capo ad organi di controllo e creditori pubblici qualificati).

Precisando che le norme che disciplinano le misure di allerta entreranno in vigore solamente a far data dal 15 agosto 2020, il sindaco (o il collegio sindacale) e, se presente, il revisore legale dei conti (o la società di revisione) saranno tenuti, laddove ravvisino anomalie negli indici che rappresentano lo stato di salute dell’impresa, ad avvisare l’organo amministrativo circa la sussistenza di un possibile stato di crisi, con contestuale assegnazione di un termine (non superiore a trenta giorni) per individuare quelle che potrebbero essere le misure più indicate per arginare le criticità e gli squilibri riscontrati.

Al termine di questo (breve) lasso di tempo, organo amministrativo e organo di controllo dovranno condividere le soluzioni individuate per il superamento della crisi.

Inoltre, laddove la successiva risposta concreta alle misure poste in essere non dovesse essere ritenuta soddisfacente (o, all’opposto, l’organo amministrativo non si fosse attivato per studiare le contromisure alle anomalie nei trenta giorni assegnatigli), l’organo di controllo, entro sessanta giorni, dovrà informare l’Organismo di composizione della crisi, dinanzi al quale verrà avviato un ulteriore procedimento, che inizialmente riguarderà solo l’impresa in (presumibile) stato di crisi e, solo eventualmente, sarà esteso anche ai creditori di questa (il c.d. procedimento di composizione assistita della crisi).

Analoghi obblighi di segnalazione incomberanno, poi, anche sui creditori pubblici qualificati, i quali dovranno segnalare al debitore il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria, assegnandogli un termine di novanta giorni per saldarlo o regolarizzarlo (si pensi alla rateizzazione del debito tributario). Anche in questo caso, il mancato ottemperamento del predetto obbligo avrà quale conseguenza un’informativa all’O.C.R.I.

Come desumibile dalle serrate tempistiche dettate, il sistema delineato dal legislatore del Codice si fonderà sulla tempestiva rilevazione di anomalie economiche e patrimoniali e sulla capacità dell’imprenditore di arginare efficacemente i primi segnali di un possibile futuro dissesto.


A cura di
Elisa Castagnoli, Partner di Elexia, avvocati e commercialisti
Lorenzo Rossi, Associate di Elexia, avvocati e commercialisti

Via Solferino, 7 – 20121 Milano, Italia
T [+39] 02 76 02 84 98 || [+39] 02 36 63 79 70
F [+39] 02 76 00 90 57 || [+39] 02 36 63 79 74

 

Gennaro Di Vittorio

SHARE