Ryanair–Enac, il Tribunale chiude il contenzioso: nessuna diffamazione. Parla il general counsel di Enac
Una disputa da centinaia di migliaia di euro tra il presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, e l’amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary, si conclude con un nulla di fatto. Il Tribunale di Roma ha respinto sia la domanda principale sia quella riconvenzionale: le espressioni contestate rientrano nel diritto di critica e non oltrepassano i limiti della continenza.
In giudizio, ENAC è stata rappresentata e difesa dagli avvocati interni dell’Ente, e in particolare dal general counsel Marco di Giugno (in foto) affiancato da Paolo Felix Iurich. Ryanair è stata assistita da Matteo Castioni, Gian Michele Roberti, Alessandro Di Carlo e Michele Laterza di Watson Farley & Williams.
L’origine dello scontro
La vicenda nasce nel pieno del dibattito sul cosiddetto caro voli, tra estate e autunno 2023, quando le tensioni sui prezzi dei collegamenti – in particolare verso le isole – avevano spinto il Governo a ipotizzare un intervento normativo poi ritirato.
In quel contesto, il presidente dell’ENAC, a seguito di un’indagine sui prezzi cosiddetti “civetta”, aveva rilasciato dichiarazioni sulla struttura del mercato italiano, evidenziando l’elevata concentrazione di quote nelle mani di pochi vettori e la necessità di un check regolatorio a livello europeo. In particolare, nell’intervista al Messaggero, Di Palma parlava di condizioni di “simil-oligopolio”, richiamando i rischi di una posizione dominante e sollecitando maggiore trasparenza sugli incentivi riconosciuti dagli aeroporti alle compagnie.
Le parole non erano state accolte con favore da O’Leary, che aveva reagito con una lettera in cui accusava Di Palma di “affermazioni false”, inviandogli (ironicamente) il libro intitolato “Economics for Dummies”. La missiva era stata diffusa alla stampa, provocando la reazione di Di Palma e dell’ENAC, che chiedevano un risarcimento per danno all’onore e all’immagine complessivamente pari a 160.000 euro. Ryanair, a sua volta, depositava una richiesta riconvenzionale da un milione di euro.
Il giudizio: nessun carattere diffamatorio
Il giudice del Tribunale di Roma Corrado Bile ha fatto una ricostruzione della giurisprudenza sulla diffamazione concentrandosi sul diritto di critica, «in base a cui l’asticella si alza quando la questione riguarda personaggi pubblici che dibattono di temi pubblici», ha spiegato Di Giugno ai microfoni di Inhousecommunity.it. «Ecco perché per il giudice le affermazioni del presidente dell’ENAC non presentano carattere diffamatorio», ha detto, sottolineando che «quello che a noi interessava come dipartimento legale era proprio che il Tribunale riconoscesse la legittimità delle dichiarazioni di Pierluigi Di Palma e il fatto che esistesse una situazione di simil-oligopolio. Il presidente poteva quindi affermarlo nell’esercizio delle sue funzioni, anche se per Ryanair non era competenza di ENAC effettuare questo tipo di valutazioni sul mercato».
Dall’altro lato, per il giudice, neppure il linguaggio utilizzato dal ceo di Ryanair integra diffamazione. Il diritto di critica, infatti, comprende non solo la valutazione soggettiva, ma anche l’utilizzo di espressioni colorite, provocatorie o iperboliche, quando funzionali al dibattito e riconducibili a un contesto di confronto pubblico.
Non sussistendo i presupposti della diffamazione né sul piano oggettivo né su quello soggettivo, nella sentenza del 28 ottobre 2025, il Tribunale ha rigettato sia la domanda principale sia quella riconvenzionale. Di conseguenza, le spese vengono integralmente compensate: ogni parte sostiene i propri costi legali.