Modelli organizzativi e anticorruzione nelle società pubbliche
di anna romano
La legislazione speciale in materia di trasparenza e contrasto della corruzione nella Pubblica amministrazione – in particolare, le previsioni contenute nella l. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione) e nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. decreto trasparenza) – e? applicabile anche alle “societa? pubbliche”: formula, questa, con cui si allude genericamente a una serie di soggetti che, pur rivestendo una veste privatistica, rimangono nella sostanza pubblici e, per questo, sono assimilati alle amministrazioni. Come ha dimostrato l’esperienza, questo settore si e? rivelato tra quelli maggiormente esposto a fenomeni di corruzione e maladministration.
L’idea sottesa alle recenti riforme, assolutamente corretta, e? che la repressione penale sia da sola insufficiente a garantire un efficace contrasto del fenomeno corruttivo. Per questa ragione il legislatore ha inteso incentivare l’introduzione di istituti di carattere preventivo. Per il vero, una simile impostazione di fondo non e? nuova: essa ispira in realta? gia? il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che ha introdotto la speciale responsabilita? penale/amministrativa delle persone giuridiche. Come e? noto, anche questo testo si applica alle societa? pubbliche.
Tuttavia, la recente legislazione in materia di anticorruzione e trasparenza e il d.lgs. 231/2001 hanno ambito applicativo e funzione nettamente distinti: gli obblighi, previsti dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 anche per le societa? pubbliche, perseguono la finalita? di ostacolare e prevenire la commissione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici, laddove l’adozione dei modelli organizzativi previsti dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001 assolve anche a una funzione ulteriore, vale a dire assicurare all’ente un esonero di responsabilita? per gli illeciti commessi dai dipendenti.