La Spagna equipara i giuristi d’impresa agli avvocati
Luce verde dal Consiglio dei Ministri spagnolo al decreto regio che contiene come unico articolo il nuovo “Statuto generale” dell’avvocatura. Il documento, approvato il 3 marzo scorso, entrerà in vigore dal 1 luglio 2021, ammodernando il quadro normativo che disciplina la professione legale.
Su proposta del Consejo General de la Abogacía (il Consiglio nazionale forense), l’aggiornamento –atteso dal 2013 – regola per la prima volta aspetti centrali dell’esercizio della professione. Tra questi, ad esempio, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale ed europeo, il rafforzamento del segreto professionale e il diritto di presentare istanze al Consiglio nazionale quando si verificano ripetuti ritardi ingiustificati nella programmazione delle udienze o nei casi in cui la libertà o l’indipendenza di un avvocato vengono messe in discussione.
Lo Statuto include anche disposizioni pensate per aumentare la trasparenza e svecchiare la professione. Ad esempio, impone l’obbligo ai Consigli e agli Ordini di fornire sui rispettivi siti web una panoramica completa dei propri servizi e attività, stabilendo un diritto e un dovere alla formazione continua e specializzata e promuovendo un migliore equilibrio tra vita professionale e privata. Inoltre, il testo richiede agli avvocati di utilizzare mezzi tecnologici opportuni, prevedendo anche la fornitura di servizi attraverso i canali digitali.
La vera grande novità è che la riforma equipara i giuristi d’impresa agli avvocati del libero foro, riconoscendo ai primi diritti e obblighi storicamente riservati solo ai secondi. Il testo contiene infatti, per la prima volta, un riferimento esplicito agli avvocati interni ed estende loro il segreto professionale. Più in generale, ai legali d’azienda viene dedicato un intero capitolo dello Statuto. Da un lato, si stabilisce che gli avvocati possono esercitare la professione anche in regime di lavoro dipendente (art. 37) e, dall’altro, vi è uno specifico riferimento ai giuristi d’impresa, nel cui rapporto di lavoro dovranno essere rispettati i principi di libertà, indipendenza e segreto professionale, considerati basilari per l’esercizio della professione anche qualora l’attività di avvocatura venga svolta in regime di esclusiva (art. 39).
La Spagna entra quindi tra i Paesi europei che riconoscono la figura dell’in house counsel (si veda l’articolo che segue), cui peraltro era già riconosciuta la possibilità di iscrizione all’albo professionale. «Il riferimento esplicito alle attività legali svolte all’interno delle società e l’equiparazione alle attività degli avvocati del libero foro rappresenta una svolta importante nell’ordinamento giuridico spagnolo e non solo. Questa norma avrà infatti necessariamente un impatto sull’intero quadro europeo, in cui per anni, anche a seguito della famosa sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2010 su Akzo Nobel, l’orientamento prevalente è stato quello di ritenere non sussistere il segreto professionale in favore dei legali interni», commenta a MAG Giuseppe Catalano presidente dell’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI) e segretario del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali.