La Rai vince in Cassazione, incentivi all’esodo non tassabili

La Rai, rappresentata in giudizio dal suo general counsel Salvatore Lo Giudice (nella foto) e dal responsabile del litigation, Francesco Spadafora, con Maurizio Santori dello studio Pessi, ha vinto in Cassazione contro l’Inpgi sulla questione degli incentivi all’esodo.

In particolare, la sezione Lavoro di piazza Cavour ha stabilito che non sono soggetti a contribuzione gli incentivi all’esodo: «Rientrano tra le somme che vanno escluse dalla retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per l’erogazione dell’incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l’esodo, potendo risultare ciò da una indicazione in tale senso unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi».

In particolare, il ricorso dell’Inpgi era volto a ribaltare il verdetto della Corte d’appello di Roma (novembre 2012) che, rivedendo la sentenza di primo grado, aveva dichiarato non dovute dalla Rai le ulteriori somme richieste dall’Inpgi a titolo di contribuzione e somme aggiuntive. La questione oggetto della controversia, riguarda l’assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate dalla Rai in relazione a 173 verbali di conciliazione sindacale sottoscritti dal 1996 al 2000. La tesi della società, come ricostruisce la sentenza 10046, ha sostenuto che le somme, erogate come «trattamento aggiuntivo in riferimento alla cessazione del rapporto, costituivano un incentivo all’esodo in un complessivo quadro di riduzione dell’organico del personale». Al contrario, l’Inpgi ha sostenuto che si trattava di un «mero trattamento di miglior favore rispetto alle spettanze di fine rapporto».

Piazza Cavour ha fatto notare che «la Corte d’appello, con una motivazione ampiamente sufficiente e niente affatto contraddittoria, ha ritenuto che effettivamente l’emolumento aggiuntivo in questione fosse finalizzato all’esodo anticipato del personale con conseguente esonero contributo in forza della normativa speciale». Tra l’altro, ha osservato ancora la Suprema Corte, «gli atti prodotti facevano riferimento alla circostanza dell’adesione, da parte dei giornalisti interessati, al programma di esodo incentivato previsto nelle varie delibere del consiglio di amministrazione».

Gennaro Di Vittorio

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