Massimiliano Abramo

Iren Mercato, accolto il ricorso contro l’AGCM: gli in house

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso cautelare di Iren Mercato contro l’Autorità Garante della Concorrenza (AGCM) in merito all’aggiornamento dei prezzi di fornitura a fronte di contratti scaduti.

Per Iren Mercato ha agito il team di avvocati in house guidato dal direttore affari legali e societari di Iren Massimiliano Abramo (in foto) e composto da Angelo Laigueglia, da Laura Bancheri e da Silvia Dellepiane.

Il team interno si è inoltre fatto affiancare dalla consulenza esterna dell’avvocato Eugenio Bruti Liberati e dallo studio Cleary Gottlieb Steen Hamilton nelle persone degli avvocati Fausto Caronna e Roberto Bonsignore.

Il fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, lo scorso ottobre, aveva infatti avviato nei confronti di Iren Mercato un procedimento istruttorio al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in riferimento ad una presunta condotta in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo consistente “nella comunicazione delle nuove condizioni di fornitura”.

In seguito all’acquisizione delle memorie e documenti di Iren Mercato, l’Autorità aveva poi disposto – ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 8, comma 3, del Regolamento – che la società Iren Mercato sospendesse l’applicazione di ogni variazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura comunicate dal 10 agosto 2022 e confermasse le condizioni economiche di fornitura in essere fino al 30 aprile 2023, dandone comunicazione ai consumatori individualmente e con la medesima forma precedentemente utilizzata.

Detto provvedimento è stato impugnato dianzi al Tar del Lazio con richiesta di misura cautelare.

Con ricorso in appello depositato il 12.12.2022, l’appellante ha impugnato il provvedimento chiedendone la sospensione, sostenendo, a fondamento dell’istanza cautelare, (i) l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 3, comma 1, del Decreto Aiuti bis contenuta nel provvedimento alla luce della formulazione letterale della norma in questione, delle finalità da essa perseguite e dei principi dell’ordinamento europeo; in particolare, nella formulazione letterale dell’art. 3 sarebbero ricomprese le (sole) modifiche unilaterali che intervengano sulle condizioni generali di contratto che disciplinano la quantificazione del prezzo durante l’esecuzione del contratto; per converso, sarebbero esclusi dall’ambito applicativo della disposizione i meri aggiornamenti di prezzo, successivi alla scadenza stabilita contrattualmente, che possono essere introdotti in applicazione delle condizioni generali esistenti e non ne comportano la modifica unilaterale; (ii) il legislatore d’urgenza avrebbe individuato il punto di equilibrio nel divieto, non già di qualsiasi aggiornamento delle condizioni economiche in corso di fornitura, bensì solo di quelle modifiche unilaterali che intervengono anticipatamente sulle condizioni economiche pattuite (iii) illegittimità dei provvedimenti amministrativi che impongano agli operatori di rifornire i loro clienti finali con prezzi inferiori ai costi per contrasto sia con i principi generali stabiliti dalla direttiva 2019/944, sia con la disciplina eccezionale introdotta con il Regolamento UE 2022/1854, se ed in quanto non siano accompagnati da idonee misure di compensazione; (iv) contrasto tra il Regolamento UE 2022/1854 e il combinato disposto della normativa in materia di PCS e l’art. 3 del Decreto Aiuti bis rende inapplicabile la normativa sulle PCS ai sensi dell’art. 3(4) della Direttiva 2005/29/CE, trasposto nell’art. 19, comma 3, del Codice del Consumo.

Con riferimento al grave danno irreparabile, l’appellante sosteneva che senza l’aggiornamento dei prezzi nei confronti del cliente si verificherebbe, a causa del costringimento (imposto con il provvedimento impugnato) di fornire al cliente l’energia ai sensi del prezzo fisso del contratto, sotto i costi attuali di approvvigionamento, un danno emergente di entità straordinaria, da essa quantificato in 264 milioni di Euro, legato agli acquisti e relativi costi di gas e energia elettrica già effettuati e oggetto di stipula con Terze Parti di contratti di copertura per rendere tali costi variabili in fissi, minacciando l’equilibrio economico-finanziario della Società.

E’ stato, pertanto, chiesto di disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, “nella parte in cui impone ad Iren di sospendere la variazione delle condizioni economiche contrattualmente scadute”, sostenendo che “la mera sollecita fissazione dell’udienza di merito – senza la sospensione dei provvedimenti gravati, nella parte in cui hanno sospeso l’applicazione degli aggiornamenti di prezzo dopo la loro scadenza contrattuale, imponendo a Iren di darne comunicazione individuale alla propria clientela – non scongiurerebbe i danni gravi e irreparabili che l’esecuzione dei provvedimenti gravati” causerebbe all’appellante.

Si rimanda, per maggiori dettagli, al testo dell’ordinanza in questione.

michela.cannovale@lcpublishinggroup.com

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