Gli in house Acea nell’annullamento delle sanzioni per 2 milioni di euro

Il gruppo Acea ottiene due pronunce favorevoli davanti al Tar Lazio, in materia di pratiche commerciali scorrette, riferite alla gestione del servizio idrico integrato.

I due giudizi riguardano le società Acea Ato 2 e Gori e avevano ad oggetto due provvedimenti con i quali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato la sussistenza di diverse pratiche commerciali scorrette nelle attività di rilevazione, calcolo e fatturazione dei consumi idrici, nonché nella gestione dei reclami inviati dagli utenti e dei subentri nelle utenze morose, irrogando a carico delle due società del gruppo Acea una sanzione complessiva di oltre 2 milioni di euro. Il Tar Lazio ha annullato i due provvedimenti dell’Autorità e le collegate sanzioni pecuniarie.

I LEGALI

Per Acea, attiva la direzione in house guidata dalla general counsel Elisabetta Scosceria. In particolare, operativo il team legale interno composto dagli avvocati Flaminia Bedini (nella foto, a sinistra) e Alessandra Boccanera per Acea SpA, Paola Carluccio (nella foto, al centro) per l’Area Idrica e Mario Percuoco (nella foto, a destra) per Gori.

L’assistenza legale in giudizio è stata svolta da Cintioli & Associati (qui il team, su legalcommunity.it).

LE PRONUNCE

Il Tar Lazio, nell’annullare i provvedimenti e le collegate sanzioni pecuniarie, ha affermato che le condotte contestate dall’AGCM appaiono conformi alla diligenza professionale pretesa dall’Arera e non in grado di incidere significativamente sulle scelte dei consumatori.

In particolare, con riguardo alla prima contestazione, afferente la “Fatturazione di importi difformi da quelli realmente e volutamente fruiti, con modalità e tempi pregiudizievoli per l’utente, con minaccia di sospensione della fornitura del SII senza adeguato preavviso” , il TAR ha ritenuto che, l’esame di tutti i termini della vicenda, consente di affermare “…l’insussistenza della contestata pratica commerciale aggressiva, essendo corrette le procedure di fatturazione, ragionevoli le modalità della riscossione e legittima la minaccia del distacco”.

Quanto alla seconda contestazione, relativa alla “Mancata, tardiva o non risolutiva risposta alle istanze e ai reclami degli utenti, ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali, avvio o mancata sospensione della procedura di recupero del credito e distacco della fornitura in pendenza di reclamo”, il TAR ha stabilito che “non risulta in alcun modo compressa la libertà di scelta del consumatore…”.

redazione@lcpublishinggroup.it

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