Ferrovienord ottiene la sospensione dall’elenco Istat. I legali

Ferrovienord (FNM)  ha ottenuto la sospensione dell’inclusione della società che gestisce la rete ferroviaria regionale in Lombardia nell’Elenco delle Pubbliche Amministrazioni tenuto da ISTAT.

A stabilirlo le sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei Conti con l’ordinanza n. 5/2021.

 

I legali

A curare il dossier un team della direzione legale di FNM guidato dalla general counsel Monica Giugliano. La squadra è stata affiancata dallo studio Lipani Catricalà & Partners, con i founding partner Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Jacopo Polinari.

 

La vicenda

La decisione del Supremo Consesso si fonda sulla rilevazione, sia pure connotata dalla sommarietà tipica della fase cautelare, di un mercato pluralistico per il settore del trasporto pubblico, nell’ambito del quale occorre tenere conto dell’esistenza della intermodalità del trasporto e dunque delle diverse tipologie (ferroviario o su gomma) offerte come alternativa al consumatore.

Con la stessa ordinanza le Sezioni Riunite hanno anche rimesso alla Corte di Giustizia la valutazione se l’art. 23-quater del D.L. n. 137/2020 sia compatibile con il diritto UE nella parte in cui tale disposizione limita l’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti sull’Elenco ISTAT agli effetti derivanti dall’applicazione della normativa nazionale di contenimento della spesa pubblica, in tal modo determinando una violazione delle disposizioni in materia di formazione dei bilanci recate dai Trattati europei in materia di finanza pubblica.

L’Elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni è, infatti, strumentale alla formazione del conto economico consolidato dello Stato, in quanto le previsioni e i risultati delle gestioni di bilancio di ciascuna unità istituzionale qualificata come pubblica amministrazione concorrono a determinare i saldi del bilancio nazionale.

Le Sezioni Riunite in Speciale Composizione hanno, quindi, chiesto alla Corte di Giustizia se la norma sia compatibile con i principi di effettività della tutela, equivalenza dei rimedi ed effetto utile delle disposizioni comunitarie in materia finanziaria.

 

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