Datore di lavoro e delega di funzioni nelle società di capitali

Con sentenza n. 54 depositata lo scorso 3 gennaio 2020, la Suprema Corte ha sancito che i nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza secondo cui l’odierno imputato – in qualità di consigliere delegato della s.r.l. – non era titolare di alcun potere di spesa e decisione in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro, risultando tale competenza assegnata al preposto aziendale. Risulta quindi indispensabile tenere separati il profilo dell’attribuzione dei ruoli all’interno dell’organigramma aziendale con la delega delle funzioni prevenzionistiche di cui all’art. 16 d.lgs. n. 81/2008. La presente pronuncia si inserisce in un variegato panorama giurisprudenziale. Un primo filone giurisprudenziale sembra identificare come “Datore di Lavoro” delle Società di capitali il legale Rappresentante dell’Ente coinvolto o il Presidente del Consiglio d’Amministrazione. Altro filone, invece, identifica come “Datore di Lavoro” con la totalità dei membri del Consiglio d’Amministrazione, sull’assunto che nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i membri del consiglio di amministrazione. Sennonché, l’attribuzione dello status di “Datore di Lavoro” all’intero Consiglio d’Amministrazione pare (almeno in linea teorica) mal conciliarsi con la complessità organizzativa delle Società di Capitali, la cui struttura aziendale complessa, presuppone, che le deleghe esecutive vengano attribuite a uno o più membri del CdA. In questo senso, un importante filone giurisprudenziale ha limitato la posizione di garanzia dell’intero Consiglio di Amministrazione, riconoscendo al CdA la possibilità di trasferire all’Amministratore Delegato (o ad altro amministratore) ogni potere di spesa e di decisione nell’ambito della prevenzione antinfortunistica. In tale ipotesi, tuttavia, l’attribuzione del mandato gestorio non libera in toto all’AD il consiglio di amministrazione, gravando comunque in capo all’intero collegio alcuni obblighi non suscettibili di delega, quali la valutazione dei rischi aziendali o l’obbligo di vigilanza sull’operato del soggetto delegato. Tale posizione è stata poi puntualizzata da attenta dottrina, la quale si è curata di precisare che, all’interno delle multinazionali, infatti, l’Amministratore Delegato è l’espressione della volontà dei soci, mentre i restanti membri del Consiglio d’Amministrazione godono di un ruolo e di una funzione più defilata nella gestione aziendale, limitandosi a riconoscere e confermare decisioni apicali già conferite dall’assemblea dei soci, senza delegare tali poteri alla figura dell’Amministratore Delegato della Società. Se le cose stanno così, l’Amministratore Delegato è il “Datore di Lavoro” ex D.Lgs. 81/2008 – senza che sia necessario procedere ad un apposito atto di delega ex art. 16 e senza che, in ossequio a tale posizione, residui alcun potere di vigilanza a carico degli altri membri del CdA – e, in quanto titolare originario della posizione di garanzia in ambito antinfortunistico, egli gode della facoltà di trasferire la posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 16 appena richiamato, a favore di un soggetto terzo delegato.


Articolo a cura di dell’Avv. Mattia Miglio
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Gennaro Di Vittorio

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