A2A Energie Future vince al Tar Friuli
Gli aspetti legali del dossier sono stati seguiti in house da un team composto da Maddalena Benedetti e Alessia Miranti. La società è stata inoltre assistita da Merani Vivani & Associati con i partner Claudio Vivani ed Elisabetta Sordini,
Il TAR ha chiarito che siffatta prescrizione sarebbe stata legittima solo se basata su una specifica valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto e dimostrando il nesso causale fra le sostanze in questione e la genesi delle varie patologie oggetto degli studi epidemiologici relativi alla popolazione interessata, considerando lo stato di salute della medesima su scale temporali, geografiche e sanitarie (cioè per tipologie di patologie) omogenee e rappresentative. Tali dati e valutazioni avrebbero dovuto costituire oggetto di idonea istruttoria, valutazione e discussione in sede di conferenza di servizi, “ovvero nel luogo istituzionale deputato alla sincrona rappresentazione di tutti gli interessi pubblici rilevanti e alla loro contestuale e complessiva composizione ai fini dell’individuazione e riaffermazione dell’interesse pubblico prevalente”.
La sentenza è importante per aver fornito una precisa indicazione metodologica per la valutazione degli interessi pubblici ambientali e sanitari, al fine di pervenire a un’adeguata tutela degli stessi, che sia tuttavia logica e proporzionata, senza sacrificare ingiustificatamente le esigenze produttive e imprenditoriali.