Gli in house di Eni con Carnelutti vincono al tribunale di Napoli

I legali interni di Eni, Gina Laura Falbo e Giulia Soresina, assieme allo Carnelutti Studio Legale Associato – con un team composto dal socio Margherita Barié e dal senior associate Marco Annoni – hanno assistito con successo la società in un procedimento cautelare promosso avanti la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Napoli. Il procedimento riguarda una società operante nella gestione di impianti di distribuzione carburante, avente ad oggetto l’illecito utilizzo da parte della resistente di alcuni marchi di titolarità di Eni, nonché condotte di concorrenza sleale.

In data 25 marzo 2016, successivamente all’udienza di discussione delle parti, il Giudice del Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte il 3 marzo 2016, con il quale venivano emessi a favore della ricorrente Eni tutti i provvedimenti richiesti con il ricorso cautelare, tra i quali: l’inibitoria all’utilizzo dei marchi di Eni; la rimozione del materiale recante i segni in contraffazione, oltre alla relativa distruzione; la descrizione degli elementi di prova relativi al volume d’affari della resistente; l’ordine per la resistente di fornire le informazioni di cui all’art 121 bis cpi; il sequestro di tutto il materiale in contraffazione disponibile anche presso terzi coinvolti nell’attività commerciale della resistente; l’ordine di informare i clienti e i fornitori della resistente circa l’inesistenza di qualunque legame con la ricorrente e/o con i marchi di titolarità di Eni; la pubblicazione del dispositivo in caratteri doppi rispetto al normale su due quotidiani a tiratura nazionale, a cura dell’esponente ed a spese della resistente; la penale per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento e la condanna alle spese di lite.

Il giudice del tribunale di Napoli ha, inoltre, rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla resistente e ha condannato la resistente per lite temeraria. La decisione costituisce anche un interessante precedente giurisprudenziale in relazione alla interpretazione della clausola sul foro competente contrattuale. Il tribunale di Napoli ha sostanzialmente affermato che, qualora si deroghi al foro scelto dalle parti per adire il tribunale di competenza del convenuto/resistente, questa decisione costituisce una scelta derogatoria che supera eventuali eccezioni di incompetenza territoriale, poiché operata a favore della parte debole o comunque della convenuta/resistente.

 

 

Gennaro Di Vittorio

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